SEFIT - Servizi Fiduciari S.r.l.
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ATTIVITÀ
L'attività delle società fiduciarie è regolata dalla legge 1966 del 23.11.1939 e dal R.D. n. 531 del 22.4.1940. Le società fiduciarie, autorizzate all'esercizio dell'attività con decreto ministeriale, assumono in base ai citati disposti di legge l'amministrazione dei valori mobiliari, assicurando così all'effettivo proprietario dei beni (fiduciante), la completa riservatezza nei confronti dei terzi.
In altri termini, le società fiduciarie, agendo in nome proprio ma per conto del fiduciante e secondo le sue precise direttive, costituiscono una "protezione" per l’effettivo proprietario dei beni. I valori mobiliari, quindi, pur rimanendo
di proprietà del fiduciante, sono intestati alla società fiduciaria: si realizza così la divisione tra proprietà effettiva (che rimane del fiduciante) e titolarità apparente, che appartiene alla società fiduciaria.
Quest'ultima viene legittimata ad operare attraverso il contratto di mandato e quindi ad esercitare i diritti spettanti al proprietario (partecipazione alle assemblee, riscossione degli utili, sottoscrizione di aumento di capitale, etc.) nonchè ad amministrare i beni sulla base di preventive ed esclusive istruzioni scritte del fiduciante, astenendosi dall’esercitare qualsiasi attività non espressamente autorizzata.
AFFIDABILITÀ E GARANZIA
Il contratto fiduciario presenta i requisiti di massima affidabilità, essendo escluso qualsiasi rischio per il fiduciante di essere leso nei propri diritti di proprietario dei beni.
La normativa che regola tale rapporto tutela infatti in via assoluta coloro che intendono usufruire di tale servizio, sia in considerazione della specifica natura del contratto, che dei requisiti soggettivi richiesti per gli amministratori e sindaci delle società fiduciarie, oltre che della stretta vigilanza che il Ministero competente esercita sulle società fiduciarie stesse.